Statuto della “Società Italiana di Ecografia in Medicina Generale e di Ecografia Clinica -
Ente del Terzo Settore”

Art. 1
Costituzione, denominazione e sede

  1. E' costituita, conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile e al D. Lgs. n° 117
    del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. ‘Codice del Terzo Settore’ (d’ora in avanti Codice),
    l’Associazione denominata “Società Italiana di Ecografia in Medicina Generale e di
    Ecografia Clinica - Ente del Terzo Settore”, siglabile “S.I.E.M.G. e Ecografia Clinica - ETS”.
  2. L’Associazione potrà utilizzare l’indicazione “Ente del Terzo Settore” ed “ETS” nella
    propria denominazione sociale soltanto una volta avvenuta l’iscrizione nell’apposita
    sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Fino a tale data la
    denominazione sarà la seguente: “Società Italiana di Ecografia in Medicina Generale e di
    Ecografia Clinica”, siglabile “S.I.E.M.G. e Ecografia Clinica”.
  3. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Parma, per ora via G. G. Ciaccio Montalto, 3;
    il trasferimento della sede legale all’interno del Comune non comporta modifica
    statutaria. Tale decisione è assunta dal Consiglio Direttivo e deve essere depositata
    entro 30 giorni agli Enti gestori di Pubblici Registri presso i quali l’Associazione è iscritta.
  4. La durata dell’Associazione non è predeterminata.


Art. 2
Scopi e finalità

  1. L’Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro
    ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di
    collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome, le Città Metropolitane, gli
    Enti Locali e Pubblici, gli Enti del Terzo Settore e senza scopo di lucro, altri Enti e imprese
    di carattere privato, le Istituzioni e Commissioni Europee ed Internazionali, le Università
    italiane ed estere, gli Istituti Scolastici e Formativi di ogni ordine e grado.

    L’Associazione si prefigge le seguenti specifiche finalità:

    - stimolare l’uso dell’ecografia negli studi dei Medici di Medicina Generale e più
    genericamente come strumento di miglioramento dell’atto medico;

    - promuovere l’insegnamento teorico e pratico dell’ecografia;

    - formare Medici di Medicina Generale e di Continuità Assistenziale con modalità
    specifiche e adeguate alle necessità di queste categorie;

    - strutturare e aggiornare percorsi formativi a livelli differenziati per i Medici che operano
    nel settore delle Cure Primarie e in ambito clinico, nel rispetto dei criteri e dei limiti
    stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua in Medicina;

    - promuovere i percorsi formativi presso gli organi di Governo affinché tali forme di
    insegnamento vengano riconosciute e correttamente attuate;

    - promuovere l'attività di ricerca scientifica e tecnologica nel campo dell’ecografia e delle
    sue applicazioni, facilitando le relazioni fra i gruppi di ricerca nazionali e tra questi e i
    Medici di Medicina Generale;

    - cooperare con gli organi di Governo, le Università, gli Ordini Professionali e le
    Organizzazioni Sociali per incentivare lo sviluppo e il potenziamento dell’ultrasonografia
    in termini di assistenza, insegnamento e ricerca;

    - collaborare con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie e gli altri
    organismi sanitari, pubblici e privati, per l’elaborazione di linee guida, per la promozione
    di trials di studio e della ricerca scientifica;

    - favorire l’attività di ricerca nell’ambito delle Cure Primarie;

    - allacciare rapporti con enti scientifici nazionali ed internazionali i cui interessi siano
    convergenti con i propri per coordinare l’attività scientifica ed educazionale nel campo
    della ultrasonografia;

    - tutelare gli interessi professionali dei propri associati, sotto il profilo puramente
    scientifico;

    - dotarsi di rappresentanze regionali al fine di raggiungere una più capillare conoscenza
    delle realtà locali;

    - promuovere ed organizzare, anche attraverso convenzioni stipulate con soggetti terzi,
    attività e servizi a favore degli iscritti e dei Medici di Medicina generale per la più
    capillare diffusione dell’ecografia;

    - promuovere ed attuare con qualsiasi modalità iniziative per la specializzazione, la
    formazione e l’aggiornamento professionale, culturale, informativo, divulgativo degli
    iscritti e della categoria dei Medici di Medicina generale, anche in collaborazione con
    altre associazioni, organizzazioni e istituzioni e anche mediante la pubblicazione e
    distribuzione di studi, giornali e l’impiego di altri mezzi di comunicazione;

    - promuovere iniziative di revisione e miglioramento della qualità tecnico scientifica nella
    ecografia generalista;

    - concorrere, in accordo con enti di ricerca, università e altri organismi nazionali e
    internazionali, al coordinamento di progetti ed altre iniziative scientifiche;

    - organizzare congressi, scuole, seminari e promuovere la divulgazione scientifica sul
    tema dell’ecografia e delle sue applicazioni.

    L’Associazione opera nell’ambito del territorio Regionale, Nazionale, Europeo e
    internazionale.


Art. 3
Attività

  1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2, l’Associazione si propone, ai sensi
    dell’art. 5 del Codice, di svolgere e/o supportare in via principale ed in conformità alle
    norme particolari che ne disciplinano l’esercizio una o più delle seguenti attività di
    interesse generale:

    - ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5, comma 1, lettera h del D. Lgs. n°
    117/2017);

    - formazione universitaria e post-universitaria (art.5, comma 1, lettera g del D. Lgs. n°
    117/2017);

    - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003,
    n° 53 e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità
    educativa (art.5, comma 1, lettera d del D. Lgs. n° 117/2017);

    Nello specifico, ed a titolo meramente esemplificativo, l’Associazione persegue gli scopi
    indicati nell’art. 2 del presente statuto mediante: organizzazione di congressi, scuole, e
    seminari al fine di promuovere la divulgazione scientifica sul tema dell’ecografia e delle
    sue applicazioni, cooperazione con gli organi di Governo, le Università, gli Ordini
    Professionali e le Organizzazioni Sociali per incentivare lo sviluppo ed il potenziamento
    dell’ultrasonografia in termini di assistenza, insegnamento e ricerca, collaborazione con
    il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie e gli altri organismi sanitari,
    pubblici e privati, per l’elaborazione di linee guida, per la promozione di trials di studio e
    della ricerca scientifica.
  2. L’Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto
    alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del Codice. La loro
    individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in
    Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo
    dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di
    bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice.
  3. Le attività di cui aicommi precedenti sono svolte dall'Associazione in favore dei propri
    associati e dei terzi.
  4. Ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D. Lgs. n° 117/2017, l’Associazione, nello svolgimento
    delle proprie attività, può avvalersi dell’attività di volontariato di terzi o dei propri
    associati. In tal caso, l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo
    nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione
    soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e
    documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal
    Consiglio Direttivo dell’Associazione e contenute in apposito regolamento che disciplini
    le attività dei volontari. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
  5. L’Associazione ha l’obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell’art. 18 del Codice.


Art. 4
Patrimonio e risorse economiche

  1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai
    fini dell’esclusivo perseguimento del proprio scopo ed è costituito da:

    - quote associative e contributi degli associati e di privati;

    - eventuali finanziamenti e/o contributi del Fondo sociale europeo ed altri finanziamenti
    e/o contributi, pubblici o privati per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi
    istituzionali e per il sostegno alle attività dell’Associazione;

    - erogazioni liberali di associati e di terzi;

    - entrate derivanti da contributi e rimborsi a fronte di convenzioni con le amministrazioni
    pubbliche ed Enti;

    - entrate derivanti da contributi per il sostegno dell’attività istituzionale da parte di
    amministrazioni pubbliche ed Enti;

    - proventi derivanti dalle attività di interesse generale svolte dall’Associazione;
    - proventi derivanti dalla partecipazione a bandi provinciali, regionali, nazionali o
    internazionali;

    - eredità, donazioni e legati con beneficio d’inventario;

    - beni mobili e immobili pervenuti all’Associazione a qualsiasi titolo;

    - ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell’associazione e riconducibile
    alle disposizioni del Codice e s.m.i.;

    - eventuali sponsorizzazioni o proventi pubblicitari;

    - proventi delle attività diverse di cui all’art. 6 del Codice;

    - fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
  2. L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni
    anno.
  3. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo e lo
    sottopone per l’approvazione all’Assemblea dei Soci entro 120 giorni dalla chiusura
    dell’esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’Associazione
    almeno dieci giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni Socio.
  4. E’ fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività
    istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità
    civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  5. E’ fatto divieto di distribuire, anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di
    gestione, fondi e riserve comunque denominate dell’Associazione a fondatori, associati,
    lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali, anche
    nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto
    associativo.


Art. 5
Soci

  1. Possono essere Soci i medici che operano nell’ambito delle cure primarie o che nel loro
    ambito professionale esercitino l’ecografia clinica o che abbiano compiuto o intrapreso
    un percorso formativo certificato/certificabile in ecografia clinica.
  2. I Soci si suddividono in fondatori, ordinari, aggregati, onorari, sostenitori.
  3. I Soci fondatori sono coloro che sono intervenuti all’atto di costituzione
    dell’Associazione e hanno sottoscritto e versato il capitale sociale necessario per
    l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
  4. I Soci ordinari sono coloro che hanno compiuto il percorso formativo in ecografia
    generalista/clinica con riconoscimento di crediti in Educazione Continua in Medicina
    (ECM).
  5. I Soci aggregati sono coloro che, operanti nel campo delle cure primarie o dell’ecografia
    clinica, inizino un percorso formativo all’interno di S.I.E.M.G. in ecografia
    generalista/clinica comprovato da crediti ECM.
  6. I Soci onorari sono coloro che, nominati dal Consiglio Direttivo con apposita delibera, si
    siano particolarmente distinti per la loro attività scientifica e formativa nei confronti
    dell’ecografia generalista/clinica.
  7. I Soci sostenitori sono le persone fisiche o giuridiche, enti pubblici o privati, che
    intendono sostenere culturalmente e/o finanziariamente le finalità dell’Associazione.
  8. I Soci aggregati, onorari e sostenitori non hanno diritto di voto, non possono ricoprire
    cariche sociali e/o di controllo.
  9. I Soci fondatori e ordinari, in regola con il pagamento della quota annuale, godono
    dell’elettorato attivo e passivo. Ciascuno di essi in Assemblea ha un voto ed ha diritto di
    voto per l’approvazione e la modifica dello Statuto, per l’approvazione del bilancio
    consuntivo e per ogni altra delibera sottoposta alla Assemblea degli iscritti.
  10. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di
    cui all’art. 6.


Art. 6
Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

  1. L'ammissione di un nuovo Socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi
    di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene deliberata dal Presidente e dal
    Segretario del Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta,
    contenente l’impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli
    eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione. Il
    Presidente e il Segretario del Consiglio Direttivo deliberano l’ammissione o il rigetto
    dell’istanza entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.
  2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e
    comunicata all’interessato entro 30 giorni dalla data della deliberazione è ammesso
    ricorso al Consiglio Direttivo.
  3. Il ricorso al Consiglio Direttivo è ammesso entro 30 giorni dal ricevimento della relativa
    comunicazione.
  4. Il Consiglio Direttivo comunica l’ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei
    nuovi aderenti nel Libro Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa
    annua stabilita dal Consiglio Direttivo.
  5. La qualifica di Socio è intrasmissibile.
  6. La qualifica di Socio si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da Socio (recesso)
    devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L’esclusione di un Socio
    viene deliberata dal Consiglio direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli
    addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. E’ dichiarato decaduto
    dalla qualifica di socio colui che viene cancellato dall’Albo di appartenenza. L’esclusione
    viene deliberata nei confronti del Socio che:

    - non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle
    deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione;

    - tenga un comportamento non conforme ai principi di dignità e decoro;

    - svolga attività contrarie agli interessi e ai principi dell'Associazione;

    - in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.
  7. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel Libro Soci.
  8. La perdita della qualifica di Socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica
    ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
  9. Il Socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento
    dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.
  10. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo, il Socio o i suoi eredi non hanno
    diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto
    sul patrimonio dell'Associazione.


Art. 7
Diritti e Doveri dei Soci

  1. Tutti i Soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell’Associazione
    ed alla sua attività.
  2. I Soci hanno diritto:

    - di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, nei limiti e modalità stabiliti
    dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti
    dell'Associazione e previo pagamento della quota di partecipazione alle attività, se prevista;

    - di eleggere gli Organi sociali;

    - di esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli Organi
    associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto;

    - di consultare i Libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
  3. I Soci sono tenuti:

    - all'osservanza dello Statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali;

    - a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi e ai principi
    dell'Associazione;

    - al pagamento nei termini della quota associativa.


Art. 8
Quota associativa

  1. I Soci devono corrispondere, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Direttivo,
    la quota associativa annuale nell’importo stabilito dal Consiglio Direttivo. La quota
    associativa è intrasmissibile e non restituibile.
  2. L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori
    oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi
    ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.


Art. 9
Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione:

- l’Assemblea dei Soci;

- il Consiglio Direttivo;

- il Comitato Scientifico;

- l’Organo di Controllo.


Art. 10
Assemblea dei Soci

  1. L’Assemblea dei Soci è l'Organo sovrano dell’Associazione, ne regola l’attività ed è
    composta da tutti i Soci. L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria. E'
    Straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo
    scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione, è Ordinaria in
    tutti gli altri casi.
  2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente; inoltre dovrà essere convocata
    quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta
    motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
  3. La convocazione è inoltrata per iscritto ai Soci aventi diritto di voto, in forma elettronica
    con comprovata ricezione, con almeno 10 giorni di anticipo. La convocazione potrà
    avvenire anche mediante pubblicazione dell’avviso di convocazione sul sito internet
    dell’Associazione sempre con almeno 10 giorni di anticipo. La comunicazione dovrà
    contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima convocazione e della
    seconda convocazione nonché la previsione delle modalità di svolgimento
    dell’Assemblea. L’Assemblea in seconda convocazione dovrà avere luogo in un giorno
    diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso
    sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona tutti i Soci aventi diritto
    di voto. L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria è presieduta dal Presidente del
    Consiglio Direttivo o dal Vicepresidente o da altro Socio appositamente eletto in sede
    assembleare. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i Soci anche assenti o
    dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale
    redatto dal Segretario, nominato dall’Assemblea, che lo sottoscrive insieme al
    Presidente.
  4. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i Soci fondatori e quelli ordinari iscritti nel Libro
    dei Soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che
    abbiano conseguito il Diploma a seguito della conclusione del percorso formativo in
    ecografia generalista/clinica partecipando con riconoscimento di crediti in Educazione
    Continua in Medicina (ECM).
  5. Nessun socio può conferire deleghe.


Art. 11
Assemblea Ordinaria dei Soci

  1. L’Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli
    iscritti aventi diritto di voto in proprio; in seconda convocazione, qualunque sia il numero
    degli iscritti aventi diritto di voto in proprio. Nelle deliberazioni che riguardano la loro
    responsabilità gli amministratori oggetto di tale delibera non votano.
  2. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla
    maggioranza degli iscritti presenti aventi diritto di voto.
  3. L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno per
    l’approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario.
  4. L’Assemblea Ordinaria:

    - approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell’art. 13 del Codice;

    - approva il bilancio sociale, se redatto per obbligo di legge o per scelta volontaria dell’ente;

    - determina le linee programmatiche dell’Associazione;

    - elegge i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;

    - elegge i componenti dell’Organo di Controllo;

    - delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di
    responsabilità nei loro confronti;

    - approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

    - ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o
    deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dall’eventuale graduatoria dei non
    eletti;

    - approva l’eventuale regolamento e le sue variazioni;

    - delibera sugli eventuali contributi straordinari richiesti agli associati;

    - delibera sull’esclusione degli associati;

    - delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed
    attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;

    - delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi
    definiti dall’Associazione;

    - delibera sull’esercizio e sull’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 3
    del presente Statuto.
  5. Le deliberazioni assembleari devono essere inserite nel Libro verbali delle riunioni e
    deliberazioni dell’Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Il libro verbali delle
    riunioni e deliberazioni dell’Assemblea dovrà essere tenuto, presso la sede legale
    dell’Associazione, a disposizione degli associati per la sua presa visione.


Art. 12
Assemblea Straordinaria dei Soci

  1. La convocazione dell’Assemblea Straordinaria si effettua con le modalità previste
    dall’art. 10.
  2. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione, la nomina del/dei liquidatori e la
    devoluzione del patrimonio occorre la presenza, in proprio, di due terzi dei Soci aventi
    diritto di voto e la decisione deve essere assunta con almeno il voto favorevole del 51%
    dei presenti, sia in prima sia in seconda convocazione.
  3. L’Assemblea Straordinaria dei Soci approva le modifiche dell'atto costitutivo o dello
    Statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione dell’Associazione con la presenza, in
    proprio, di due terzi dei Soci aventi diritto di voto e con decisione assunta con almeno il
    voto favorevole del 51% dei presenti, sia in prima sia in seconda convocazione.


Art. 13
Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 6 sino a un massimo di 11 membri,
    purché siano Soci fondatori o ordinari; essi rimangono in carica per quattro esercizi e
    sono rieleggibili.
  2. L’Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di
    consiglieri in seno all’eligendo Consiglio Direttivo.
  3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il
    Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, il Responsabile scientifico.
  4. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato,
    il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’eventuale elenco dei
    non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea Ordinaria e rimangono
    in carica i subentranti sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di
    mancanza od esaurimento dell’elenco dei non eletti o di loro indisponibilità, l’Assemblea
    provvede alla surroga mediante elezione.
  5. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea
    provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero Organo.
  6. Il Consiglio Direttivo si scioglie anche qualora venga votata la sfiducia dall’Assemblea
    ordinaria dei Soci aventi diritto di voto.
  7. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Direttivo, il Presidente dovrà indire
    l’Assemblea ordinaria dei Soci entro dieci giorni; l’Assemblea dovrà tenersi entro trenta
    giorni dall’evento che ha provocato lo scioglimento del Consiglio Direttivo.
  8. Ai membri del Consiglio Direttivo possono essere rimborsate le spese effettivamente
    sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività
    per conto dell’Associazione. Inoltre, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, può’
    essere corrisposto un compenso proporzionale all’attività svolta, alle responsabilità
    assunte e alle specifiche competenze, comunque non superiore a quello previsto in Enti
    che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.
  9. Decade dalla carica di componente del Consiglio Direttivo, il Socio che non abbia
    eseguito il pagamento della quota associativa annuale entro il 31 marzo di ogni anno.


Art. 14
Compiti del Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, attua i
    mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione
    Ordinaria e Straordinaria dell’Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto
    attribuiscono all’Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:

    - convoca l’Assemblea dei Soci e ne determina l’ordine del giorno;

    - attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;

    - redige e presenta all’Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell’art. 13
    del Codice;

    - redige e presenta all’Assemblea il bilancio sociale, qualora la sua redazione si renda
    obbligatoria per raggiungimento delle soglie previste dalla legge oppure sia frutto di una
    scelta volontaria dell’ente;

    - delibera sulla quota associativa annuale;

    - sottopone all’Assemblea le proposte di esclusione dei Soci;

    - nomina i Soci onorari;

    - sottopone all’approvazione dell’Assemblea gli eventuali contributi straordinari richiesti
    agli associati;

    - delibera i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato.
    Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall’art.
    3 dello Statuto;

    - delibera in ordine all’assunzione di personale dipendente e all’assegnazione di incarichi
    professionali;

    - approva l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano
    necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell’Associazione;

    - propone l’esercizio e l’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 3 del
    presente Statuto;

    - ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non Soci,
    per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;

    - nomina i componenti del Comitato scientifico, ne elegge il responsabile scegliendoli fra i
    componenti del Consiglio Direttivo;


Art. 15
Funzionamento del Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal
    Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro eletto allo scopo dal
    Consiglio Direttivo.
  2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni tre mesi e tutte le volte
    nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da
    almeno la metà dei suoi componenti.
  3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con
    almeno tre giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e
    l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini
    di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del
    Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio Direttivo potranno partecipare alle riunioni
    anche attraverso mezzi di telecomunicazioni o telematici, purché sia consentita la
    verifica della loro identità.
  4. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti
    dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro Verbali
    delle riunioni e Deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio
    medesimo.
  5. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei
    membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della
    maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non
    approvata.
  6. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del
    potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro
    Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
  7. L’obbligatorietà dell’iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al
    comma 13 avrà efficacia a partire dall’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo
    Settore.


Art. 16
Presidente

  1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno ed ha la rappresentanza legale
    dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; cura l’attuazione delle deliberazioni del
    Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell’Associazione; ha la facoltà di aprire
    ed operare sui conti correnti accesi per conto dell’Associazione conferendo,
    eventualmente, potere di firma al Tesoriere; convoca e presiede il Consiglio Direttivo del
    cui operato è garante di fronte all’Assemblea; convoca l’Assemblea dei Soci.
  2. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente;
  3. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i
    provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro ratifica ed
    approvazione; i provvedimenti urgenti adottati dal Presidente vengono esaminati
    obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.


Art. 17
Comitato scientifico

  1. Il Comitato scientifico, nominato dal Consiglio Direttivo, è composto da Soci
    riconosciuti come dediti alla ricerca scientifica, all’analisi della letteratura e alla didattica.
  2. Il Comitato scientifico elabora proposte di ricerca nell’ambito dell’ecografia
    generalista e della ecografia clinica, propone tematiche di interesse culturale, supporta e
    suggerisce iniziative editoriali nel sito dell’Associazione.


Art. 18
Organo di Controllo

  1. L’Assemblea dei Soci, quando obbligatorio per legge o per sua scelta, nomina l’Organo
    di Controllo ai sensi dell’art. 30 del Codice, anche monocratico, composto da revisori
    legali iscritti nell’apposito registro.
  2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei
    principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto
    legislativo 8 giugno 2001, n° 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto
    organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso
    esercita altresì la revisione legale dei conti.
  3. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio sull'osservanza delle
    finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle
    disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice ed attesta che il bilancio sociale, se
    redatto, rispetti le linee guida di cui all'articolo 14 del Codice.
  4. L’Organo di Controllo dura in carica tre esercizi sociali ed è rieleggibile.
  5. L’Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di
    controllo, anche chiedendo agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni
    sociali o su determinati affari.


Art. 19
Scioglimento dell’Associazione

  1. L’Assemblea Straordinaria delibera lo scioglimento dell’Associazione con la maggioranza
    indicata al precedente articolo 12. In caso di scioglimento l’Assemblea nomina uno o più
    liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua
    devoluzione.
  2. In caso di scioglimento o di estinzione per qualsiasi causa dell’Associazione, il patrimonio
    residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al
    Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all’art. 45, comma 1 del Codice) e salva
    diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra o ad altre associazioni del terzo
    settore con finalità analoghe senza fini di lucro da designarsi dall’Assemblea dei soci.
  3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che
    l’Associazione interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r
    o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n° 82, decorsi i
    quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio
    residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.
  4. L’obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall’operatività del
    Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.


Art. 20
Norme finali

  1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le
    norme del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e relativi decreti attuativi, della
    normativa nazionale e regionale in materia.
  2. Ai fini dell’iscrizione dell’Associazione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai
    sensi dell’articolo 22 del Codice, il legale rappresentante dell’Associazione (o persona da
    questi delegata) è tenuto (i) ad accertare la sussistenza di un patrimonio minimo di
    almeno euro 15.000 costituito da una somma liquida o da altri beni il cui valore deve
    risultare da una relazione giurata di un revisore legale e (ii) a incaricare un notaio che,
    verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge, provveda al deposito dei
    documenti indicati all’articolo 22 del Codice presso il competente ufficio del registro
    unico nazionale del Terzo settore.


F.to: Fabio Bono.
F.to: Carlo Maria Canali.

 

 
Main page Search Search